Dallo scorso 7 dicembre è stato aperto il portale sul quale è possibile richiedere il rimborso dei voucher che sono stati consegnati alla clientela da parte delle compagnie aeree, dovuti alla pandemia da coronavirus. Questi rimborsi sono possibili per i voucher emessi da compagnie che dopo l’emissione degli stessi sono diventante insolventi o che sono state dichiarate fallite. Vediamo più in dettaglio qual è il funzionamento di questa piattaforma che si trova nel sito del Ministero del Turismo e anche a quali clienti spetta il rimborso.
Il via alle richieste online per il rimborso dei voucher aerei
Il portale che fa parte del sito del Ministero del Turismo è stato aperto dal 7 dicembre scorso e sarà attivo fino al 31 dicembre alle ore 12.00 in modo da poter ricevere le istanze da parte dei viaggiatori. A questa apertura ha fatto seguito immediatamente l’avviso emesso dallo stesso ministero. Le risorse che sono state messe a disposizione per i rimborsi ai viaggiatori non sono notevoli e per quanto riguarda il 2021 è stato stanziata soltanto la cifra di 1 milione di euro.
Il Ministero del Turismo, nel suo avviso ha chiesto di scongiurare, come avvenuto in altre occasioni, il “click day”, cioè la corsa dei potenziali fruitori per arrivare primi ad entrare nella piattaforma ed aggiudicarsi i rimborsi, specificando che la distribuzione delle somme disponibili avverrà con una ripartizione proporzionale tra tutti i beneficiari aventi diritto delle risorse disponibili. Questa tipologia di distribuzione sarà effettuata anche se le risorse non fossero sufficienti per coprire la totalità delle richieste di rimborso dei voucher emessi a seguito della cancellazione dei voli.
Il Ministero del Turismo non ha escluso di poter effettuare un nuovo finanziamento dell’indennizzo da poter richiedere nel 2022 e nello stesso tempo ha reso noto che, come previsto dallo stesso documento emesso dal ministero, il saldo dei rimborsi dovuti sarà effettuato entro 120 giorni dalla data di chiusura delle richieste e quindi non oltre la primavera del prossimo anno.
I rimborsi che verranno riconosciuti
I rimborsi saranno riconosciuti per varie tipologie di voucher come quelli che non sia stato possibile utilizzare da parte dei viaggiatori entro la data di scadenza e che le compagnie aeree non abbiano rimborsato per il fallimento o l’insolvenza sia del vettore che dell’operatore turistico che aveva emesso i biglietti.
Rientrano in questa casistica anche quei voucher, che seppur non ancora scaduti, siano stati emessi da un vettore dichiarato insolvente o fallito entro il prossimo 31 dicembre, così come l’operatore turistico. All’interno di questi criteri di rimborso sono compresi anche i voucher emessi da Alitalia in quanto anche la “cessazione di fatto dell’attività”, come evidenziato nelle risposte alle Faq da parte del Ministero del Turismo rientra nelle causali fallimento o insolvenza.
Come inoltrare la domanda di rimborso per i voucher aerei
La richiesta online deve essere fatta dalle persone o dalle aziende interessate tramite l’apposita piattaforma con la compilazione di tutti i campi indicati nella pagina “Sportello incentivi” che si trova sul sito del ministero. Per accedere a questa pagina è necessario utilizzare le credenziali “Spid2” oppure quelle della Carta nazionale dei servizi.
L’inoltro della domanda di rimborso è possibile soltanto con la dichiarazione dei propri dati personali, che riguardano cognome e nome per le persone fisiche, la ragione sociale per le persone giuridiche, il codice fiscale od in alternativa la partita IVA dell’azienda, la residenza della persona fisica o la sede dell’azienda e una attestazione di non essere in stato di fallimento o liquidazione, mentre gli operatori economici dovranno dichiarare di non aver fatto richiesta di concordato.
Dopo avere concluso questa procedura sarà inviato un file che deve essere scaricato e sul quale deve essere apposta la propria firma digitale, per poi essere inviata allo sportello stesso dal quale è stata ricevuta, con allegati una serie di documenti che sono la copia del voucher che il vettore oppure l’operatore turistico ha emesso in favore del viaggiatore o del soggetto titolare, la documentazione che attesta il pagamento del biglietto e la richiesta di rimborso precedentemente inviata ai vettori che hanno emesso il biglietto od agli operatori turistici che sono stati dichiarati insolventi oppure falliti.